PASSAGGIO DI RISERVE A CAPITALE 1. La societa' puo' aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
2. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
(art. aggiunto dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).